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Terre e Rocce da Scavo

La corretta gestione delle terre e rocce da scavo implica un'approfondita analisi dei molteplici riferimenti normativi in materia.
Generalmente le terre da scavo non costituiscono rifiuto e possono essere gestite in conformità alle indicazioni della P.A. una volta identificato il sito di destinazione. In particolare è possibile procedere con il riutilizzo in sito di terreno non contaminato nel pieno rispetto dell'art. 185, comma 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Particolare attenzione deve essere posta alle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati le quali vanno obbligatoriamente gestite all'interno del Progetto di Bonifica e sono soggette alla normativa sui rifiuti Titolo I della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Per tutte le altre tipologie di intervento che coinvolgono movimenti di terre da scavo è finalmente stato approvato il DPR 120 del 13 giugno 2017 che disciplna e semplifica la gestione delle terre e rocce da scavo in attuazione dell'art. 8 del DL 133/2014.

La pubblicazione con Delibera del consiglio SNPA 54/2019 sul sito dell'ISPRA del manuale tecnico "Linea Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" ha finalmente fatto chiarezza su moltissimi punti ancora controversi in merito alla gestione delle terre da scavo fonrnendo importanti indicazioni e precisazioni sui molteplici temi e dettagli applicativi tuttora oggetto di ampio dibattito quali, ad esempio: sottoprodotto, amianto, trattamento a calce e molto altro ancora.

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Il DPR 120/2017 manda in pensione tutta la vecchia normativa sulle terre da scavo a partire dal Decreto 161 del 10 agosto 2012 e alle relative precisazioni al DM 161/2012 uscitre nel seguito per i materiali di riporto sono state fornite da ISPRA e sono contenute nella Circolare Ministeriale n° 13338 del 14.05.2014. Ulteriori precisazioni erano infine contenute nella nota 14640 del 16.05.2014.

Il DPR 120/2017 abroga inoltre gli artt. 41 e 41bis della Legge 98 del 09.08.2013. Per i cantieri di ridotte dimensioni le Regioni avevano l'onere di disciplinare la gestione di terre e rocce da scavo nello spirito dell'autocertificazione introdotto dalla Legge 98/2013. In particolare la Regione del Veneto, in recepimento degli articoli 41 e 41-bis della predetta Legge 98/2013 aveva emanato la nuova Circolare 23 settembre 2013 che costituiva, fino al 22 agosto (data di entrata in vigore del DPR 120) il riferimento regionale per la gestione delle terre da scavo nei piccoli cantieri disciplinando in particolare le modalità di comunicazione da effettuare all'ARPAV per il corretto riutilizzo fuori sito delle terre e rocce da scavo.

Di particolare interesse per gli operatori vi sono le modifiche apportate dall'art. 23 alle tempistiche di deposito temporaneo per i soli CER 170504 e 170503* che, entro i quantitativi di 4000 m3 per r.n.p. e 800 m3 per r.p., sono estese alla durata di un anno nell'ambito della realizzazione del cantiere.

In data 21.08.2017, quindi, la Regione del Veneto pubblica i Primi indirizzi orientativi al DPR n° 120 del 13.06.2017 con nota della Direzione Ambiente n° 353596 per l'utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione. Dopo pochi giorni, il 28.08.2017, anche ARPAV pubblica le proprie Istruzioni per le indagini analitiche e fornisce chiarimenti amministrativi e tecnici per la gestione delle terre da scavo con riferimento alle modifiche introdotte dal nuovo DPR.

Continuano altresì ad avere efficacia, per le sole opere non assoggettate a VIA, le note del Direttore Dip. Amb. n° 87720 del 21.02.2014 e n° 127310 del 21.03.2017 con particoalre riferimento al riutilizzo in sito dei terreni di scavo.

Per sopperire alle lacune e alle eventuali incomprensioni derivanti dalla frammentazione e complessità della materia in questione le varie ARPA hanno fornito precisazioni in merito alle modalità di gestione delle terre da scavo; al seguente link è possibile consultare l'interessante pagina ARPAV relativa alle FAQ sull'argomento. La pagina è aggiornata ai nuovi riferimenti legislativi e alle nuove questioni tecniche che si apriranno in applicazione del DRP 120/2017.

Si ricorda infine che, sempre in Regione del Veneto, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è gestito attraverso il Portale ARPAV che costituisce il Sistema Digitale per la compilazione delle dichiarazioni di riutilizzo.


Riferimenti Normativi

Nazionale

2023.05.05 - Pubblicate le LLGG SNPA 44/2023 approvate con Delibera del Consiglio SNPA nella seduta del 22.02.2023 [Doc. 197/23+], che costituiscono le Linea Guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle Terre e Rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio

2023.02.22 - Decreto Direttoriale MASE (G.U. n° 64 del 16.03.2023 - Approvazione LLGG ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio della qualità e del contenuto di carbonio del suolo interessato dalle asportazioni di rifiuti e residui agricoli per impianti di biocarburanti, bioliquidi e cumbustibili da biomassa - ai sensi del Decreto Legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, articolo 42, comma 6.

2019.05.05 - Pubblicato con Delibera 54/2019 sul sito dell'ISPRA il manuale tecnico Linea Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo". Moltissime le indicazioni e le precisazioni in esso contenute su temi e dettagli applicativi oggetto di ampio dibattito quali, ad esempio: sottoprodotto, amianto, trattamento a calce.

2017.11.14 - ISPRA ha pubblicato le "Linee Guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee” nate dall’esigenza di adeguare le precedenti linee guida al nuovo D.P.R. 120/2017.

2017.11.10 - Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi. Trasmessi a Regioni e Provincie autonome dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM i contenuti della nota n° 0015786 che mira a far luce sulle modalità di gestione dei materiali costiuenti matrici di riporto di tipo antropico.

2017.08.08 - Il 22 agosto entrerà in vigore il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica - DPR n° 120 del 13.06.2017 che riordina e semplifica la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo, in attuazione del DL 133/2014. Link al testo pubblicato in gazzetta ufficiale

2017.05.19 - l Consiglio dei Ministri ha varato definitivamente il Dpr che riforma la disciplina sulla gestione delle terre e rocce di scavo. Dalla data della sua entrata in vigore verranno pertanto abrogati il DM 161/2012 e l'articolo 184-bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 che ne chiarisce il campo di applicazione per grandi cantieri; verranno inoltre abrogati gli articoli 41, comma 2 e 41-bis della Legge 98/2013 per i materiali di riporto e i piccoli cantieri. Link all'articolo del Sole 24 Ore

2016.07.14 - Approvato dal Consiglio dei Ministri lo Schema di D.P.R. recante la Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-Legge 12/09/2014 n°133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014 n° 164. Il DPR è attualmente al vaglio della Corte dei Conti pertanto non costituisce norma vigente.

2015.05.05 - ARPA FVG - Protocollo Tecnico-operativo per l'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto previsto dall'art. 41, comma 3, della L. n°98/13 all'interno del S.I.N. di Trieste, in applicazione della nota del MATTM 5159/ST del 23 aprile 2015.

2015.04.23 - Il MATTM con nota - Nota 5159/STA del 23.04.2015, fornisce i chiarimenti richiesti da ARPA FVG in merito all'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto presenti nel S.I.N. di Trieste per la verifica della riutilizzabilità in sito.

2014.11.13 - Legge 11 novembre 2014, n. 164. Conversione in legge del Decreto Legge 133 del 12 settembre 2014 - Sblocca Italia recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive”... continua a leggere.

2014.05.14 - Precisazioni relativamente al DM 161/2012 e ai materiali di riporto sono state fornite da ISPRA e sono contenute nella Circolare Ministeriale n° 13338 del 14.05.2014.

2013.08.09 - Legge 98 - Conversione del DL 69 - In riferimento ai contenuti dagli art.41 e 41bis della Legge 98/2013 che disciplinano le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali di riporto provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

2013.06.24 - Legge 71 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Precisazioni e limiti per gestione terre da scavo da piccoli cantieri.

2012.08.10 - Nuovo Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - In riferimento ai contenuti dall'art.49 del DL Liberalizzazioni del 24 gennaio 2012 è stato approvato il Decreto 161 del 10 agosto 2012 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. (Allegati).

2012.01.25 - DL Materiali di riporto - Articolo 3 - Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, le matrici materiali di riporto, eventualmente presenti nel suolo di cui all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono inserite le seguenti: ", materiali di riporto".

2012.01.24 - "Dl liberalizzazioni" - Stralcio - Misure in materia di appalti, rifiuti, energia, imballaggi, servizi locali - Art. 49, Utilizzo terre e rocce da scavo: 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2009.01.28 - Legge n° 2 del 28/01/2009, - apporta importanti modifiche e/o precisazioni in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo in particolare andando in parte a modificare il decreto Legislativo 152/2006, l'art. 20 comma 10-sexies della predetta Legge 2 riporta quanto segue:
a) all'art.185, comma1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato";
b) all'art. 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,".
Viene pertanto esclusa tale tipologia di suolo dal concetto di rifiuto a patto di predisporre un set di analisi chimiche volte a determinare la non contaminazione dello stesso consentendone la consultazione da parte delle autorità.

Regione Veneto

2021.05.26 - Regione Veneto Circolare 241565 che fornisce chiarimenti in merito alla Nota prot. 217758 sull'applicabilità del trattamento a calce per i casi di gestione di terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR. 120/2017.

2018.06.08 - Regione Veneto - Nota prot. 217758 relativa a ulteriori precisazioni in merito alla gestione delle Terre e rocce da scavo con particolare riferimento al trattamento a calce cemento.

2013.09.23 - La Regione del Veneto ha emanato la nuova Circolare 23 settembre 2013 che recepisce quanto previsto dall'art. 41 e 41 bis della Legge 98 del 09.08.2013 in materia di comunicazioni da effettuare all'ARPAV per il corretto riutilizzo fuori sito delle terre e rocce da scavo per cantieri di modeste dimensioni, in recepimento degli artt. 41 e 41bis della Legge 98. E' di fatto abrogata la DGR 179/2013. Per il riutilizzo in sito di terreno non contaminati continua ad essere efficace l'art. 185, comma 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2013.06.04 - La Regione del Veneto, con DGR n°819 del 4 giugno 2013, ha determinato nuovi valori della concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, nel caso in cui siano attribuibili al fondo naturale, per alcuni metalli e metalloidi per le aree comprese nel PALAV, sulla base di dati ARPAV, come previsto nel comma 1 lettera b) dell'art.240 del D.Lgs.152/2006.Gli esiti dello studio sono riportati in Allegato A.

2013.02.11 - DGR 179/2013 - Gestione terre e rocce da scavo per piccoli cantieri (meno di 6000 m3). Unitamente al DM 161/2012, all'art. 185 del TUA e al DM 186/2006 (ex 05/02/98) completa l'ambito normativo per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo in tutte le possibili varianti. Si ricorda infine che la DGRV 2424/2008 è formalmente abrogata dal DM 161/2012 che ne ha rimosso i presupposti con l'abrogazione dell'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006.

2009.04.21 - DGRV n. 794/2009 -  In Veneto le modifiche introdotte dall'art. 20 comma 10-sexies della Legge 28/01/2009, n° 2 sono state recepite dalla DGRV n. 794 del 31 marzo 2009. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 − Procedure operative per la gestione delle terre e rocce − integrazioni alla DGR 2424/08. Riutilizzo in sito dei materiali scavati e tempistiche del relativo deposito temporaneo che possono essere estese a tutta la durata del cantiere.

In sostanza chi intendesse avvalersi dell'esclusione prevista dall'art. 185 deve allegare al progetto dell'opera che comporta lo scavo la seguente documentazione:

1 - ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo non è contaminato: l'indagine ambientale condotta con le modalità previste al punto 2 dell'allegato A della DGR n. 2424 in data 8/8/2008;

2 - ai fini della dimostrazione che il materiale di scavo sarà utilizzato "nello stesso sito in cui è stato scavato": una dichiarazione sottoscritta dal proponente il progetto dell'opera ove, a fronte dell'individuazione della quantità di materiale che sarà oggetto dello scavo, si attesti che tutto lo stesso materiale sarà riutilizzato nel sito di scavo (a tal fine è utilizzabile il Modello 1 allegato alla d.g.r. n. 2424/2008 con le opportune modifiche al caso specifico).

2008.08.08 - DGRV 2424/2008 - “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegato A”.  Abrogazione della L.R. 20/2007 e della DGRV80.

Protocollo Operativo - per la caratterizzazione dei siti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'Accordo per la Chimica di Porto Marghera [Revisione Gennaio 2008].

art. 186 - D.Lgs 152/06 - terre e rocce da scavo.


Ulteriori riferimenti Normativi

Campionamento di pareti e fondo scavo in conformità con il nuovo protocollo APAT-ARPAV-ISS - Proposta di integrazione del “Protocollo Operativo” per il campionamento e l’analisi dei siti contaminati Fondo scavo e Pareti - del novembre 2006.

C.E.R. - Codice Europeo Rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni); e le precisazioni del Ministero dell'Ambiente in caso di operazioni di bonifica.

D.G.R.V. 10 n. 3964 del dicembre 2004, Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004 – L.R. 23/03, D. Lgs. 22/97, D.M. 471/99 - Allegato.

DGRV 2922/2003 - Protocollo operativo per la caratterizzazione e il monitoraggio dei siti contaminati ai sensi del D.M. 471/99.

D.G.R.V. 80 (txt) - del 21/01/2005;

Protocollo Sottoservizi - Procedure per l'esecuzione di sottoservizi, di opere di viabilità connesse al servizio pubblico di mobilità, di opere di urbanizzazione primaria, nonché dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio compreso nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia Porto Marghera" (ex DM 23/02/2000) - in breve "Protocollo Sottoservizi". approvato in sede di Conferenza dei Servizi decisoria, ex art.14, comma 2 della legge 241/90, del 29/09/2003.

D.M. n° 161 del 12/06/2002Depositi temporanei di rifiuti pericolosi secondo all.B.


 

 

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Note Legali

Prima dell'utilizzo di qualsiasi materiale presente su questo sito si invita a prendere visione delle Linee Guida per l'utilizzo del sito e del materiale in esso contenuto.

Sedimenti marini

Gestione sedimenti marini e fluviali

2023.10 - pubblicate le LINEE GUIDA SNPA n°205/2023 per la valutazione della tendenza a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei serdimenti e /o nel biota (D.Lgs. 172/2015) . E' presente inoltre un allegato (foglio di calcolo Excel) denominato "Valutazione della tendenza sedimenti-biota" che permette la valutazione della tendenza tramite l'inserimento dei dati di misura a disposizione.

2023.07.04 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 22 maggio 2023, n. 86 che costituisxce il Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all’interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali del contermine lagunare- il c.d. Nuovo Protocollo Fanghi .

2023.05.12 - Con Nota 0076963 il MASE risponde ad un interpello della Regione del Veneto in merito all'utilizzo dei materiali di dragaggio ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2017.12.20 - Pubblicato da ISPRA nella sezione Manuali e Linee Guida il documento La modellistica matematica nella valutazione degli aspetti fisici legati alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costier.

2016.07.15 - è stato pubblicato in G.U. n° 208 il DM 172/2016; il decreto disciplina le modalità e le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere, poste all’interno di siti di Bonifica di Interesse Nazionale.

2016.07.15 - è stato pubblicato in G.U. n° 208 il DM 173/2016; il decreto regolamenta le modalita' e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini - Allegato Tecnico.

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, nei S.I.N. è recentemente intervenuto l'art 48 della legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha abrogato i commi da 11-bis a 11-sexies dell'art.5 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.

Per i materiali provenienti da dragaggi marini, da alvei e quant’altro, e nei casi in cui si effettuino ripascimenti ed interventi in mare, si dovrà tenere in apposito conto della normativa previgente in materia, ovvero l’Art. 5 comma 11-bis della Legge n. 84/1994 come modificato e integrato (con l'aggiunta dei commi 11-ter, 11-quater e 11-quinques) dalla Legge 27.12.2006 n°296 .

2015.03.10 - Nota esplicativa del MATTM relativa agli interventi di bonifica di aree marine ubicate entro o fuori dai S.I.N.

La disciplina dei dragaggi all'interno dei siti di Interesse Nazionale viene ulteriormente precisata dal Decreto 7 novembre 2008 ai sensi dell'art. 1 comma 996 della legge 296/2006.

Per la Movimentazione di Sedimenti Marini infine viene riproposto il Manuale redatto da ICRAM e APAT di seguito rispettivamente confluite e divenute ISPRA s.m.i.



News

Valori di FONDO NATURALE - Area P.A.L.A.V.

2013.06.04 - La Regione del Veneto, con DGR n°819 del 4 giugno 2013, ha determinato nuovi valori della concentrazione soglia di contaminazione dei suoli, nel caso in cui siano attribuibili al fondo naturale, per alcuni metalli e metalloidi per le aree comprese nel PALAV.


Sulla base di dati ARPAV, come previsto nel comma 1 lettera b) dell'art.240 del D.Lgs.152/2006. Gli esiti dello studio sono riportati in Allegato A.